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C.M. 23/03/2006 n. 902b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a) e inoltra al Ministero delle attività produttive una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa c) il Ministero delle attività produttive, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale decreto di concessione, adotta i conseguenti provvedimenti. In caso di non accoglimento dell'istanza, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate. I provvedimenti adottati dal Ministero sono comunicati a cura della banca concessionaria anche al soggetto finanziatore e/o alla società di leasing, ovvero al soggetto agente di cui al punto 6.8 se il contratto di finanziamento è stato già stipulato. Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione all'operazione di trasferimento, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile delle agevolazioni successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati numeri 19 e 20, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. 6 - Graduatorie e concessioni provvisorie. 6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, distinte per ciascun settore, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria. Le graduatorie sopra richiamate sono a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20 milioni di euro per il settore «Commercio» b) una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori «Industria» e «Turismo» e fino a 20 milioni di euro per il settore «Commercio» e relativi alle aree territoriali o ai settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b) del decreto attuativo c) limitatamente ai settori «Industria» e «Turismo», due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b): - ciascuna regione può destinare a tale graduatoria non più del 50% delle risorse ad essa destinate; - non è consentita una combinazione tra i due criteri di formazione per aree o per settori nè la formulazione di due distinte graduatorie; - ciascuna «area» è costituita dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione; -ciascun settore di attività è individuato con i seguenti criteri: per il settore «Industria» con riferimento alle «Divisioni» ammissibili della Classificazione della attività economiche ISTAT 2002, per il settore «Turismo» con riferimento alle attività ammissibili indicate all'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo, ivi comprese quelle ulteriori individuate dalle regioni, per il settore «Commercio» con riferimento a quelle contrassegnate dalle lettere da c1) a c6) dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto; - le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente a quelle concernenti le priorità di cui al punto 6.4, con riferimento alle domande da presentare nell'anno successivo; -eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a); -le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a). Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro trenta giorni dal termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti tutti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, sulla base delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili e quelli che non potranno ottenere l'agevolazione per insufficienza delle disponibilità medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria di cui alle precedenti lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese; le somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria. La posizione che ciascun programma assume nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori: 1) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili è riportata nell'allegato n. 1); 2) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili; 3) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità che, per le graduatorie ordinarie e speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono individuate dalle regioni e, per le graduatorie multiregionali di cui alla precedente lettera c), sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto attuativo. In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti. 6.2 Indicatore n. 1: ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, può richiedere l'intera misura agevolativa massima del contributo in conto capitale, o una parte della stessa, ovvero non richiedere tale forma di agevolazione. Detto indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non può più modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e rispettare le condizioni di cui al precedente punto 2.1, ciò in relazione anche a quanto esposto al precedente punto 5.7 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria. Ai fini di cui sopra: -la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in rapporto alla misura percentuale massima, indicando punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola; - in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100% di quella massima; - qualora la misura richiesta venga indicata pari a 0%, per cui l'impresa rinuncia completamente all'agevolazione in forma di contributo in conto capitale, ai soli fini del calcolo dell'indicatore il denominatore del suddetto rapporto è assunto, convenzionalmente, pari a 0,01%; - alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si ricorda che l'importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal predetto incremento, deve essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della quota di leasing ad esso equiparata (per tale ipotesi si veda il precedente punto 2.3); in ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non può superare l'importo degli investimenti ammissibili. 6.3 Indicatore n. 2: gli investimenti innovativi sono quelli individuati dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo. Al riguardo, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle lettere b.1), b.2) e b.5) del medesimo comma, si ritiene opportuno precisare che le spese relative all'acquisizione di servizi per la realizzazione o personalizzazione di applicazioni informatiche sono computate tra gli investimenti innovativi solo se il programma prevede altresì l'acquisizione o realizzazione delle apparecchiature, macchinari, impianti, piattaforme e tecnologie previste dalle sopra richiamate disposizioni. L'impresa indica in Scheda tecnica il valore dei predetti investimenti, imputandoli esclusivamente ai capitoli di spesa di cui alle lettere e), f) e g) del precedente punto 3.9, e fornisce una descrizione degli stessi nel piano descrittivo di cui al punto 3.1; l'impresa dovrà inoltre allegare alla domanda una perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi, descriva in modo puntuale le caratteristiche tecniche dei suddetti investimenti e ne attesti la rispondenza ad una delle categorie individuate dall'art. 8, comma 11, lettera b) del decreto attuativo. 6.4 Indicatore n. 3. Le priorità regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma in base ai seguenti criteri a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori di attività ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b): -con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree; -con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per settori. Tali priorità sono indicate attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali. Ai fini di cui sopra: |
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